I Periti Industriali

perito industriale è un 

Il perito industriale è un tecnico diplomato o laureato operante, nell'ambito delle proprie competenze e specializzazioni, nei settori ingegneristici industriale, terziario e civile, la cui figura professionale è regolamentata dalla normativa italiana.

La preparazione del perito industriale nell'ambito delle materie tecniche può associarsi ad una specializzazione in un particolare settore dell'industria. Il perito industriale può, nell'esclusivo ambito delle proprie competenze, svolgere funzioni di coordinamento, direttive, esecutive, o di progettazione

unzioni di coordinamento, direttive, esecutive, o di progettazione.

Il titolo di "perito industriale" si otteneva precedentemente al completamento della scuola secondaria superiore d'indirizzo tecnico industriale (ITI) statale, paritario o legalmente riconosciuto, attualmente dopo aver lavorato per 18 mesi presso un azienda specialistica o inerente al contesto. Il perito industriale ha una preparazione generalista in tutte le materie tecniche e matematiche (chimica, fisica, matematica, statistica, informatica e inglese tecnico), completa di parte pratica (laboratori) e di parte teorica.

La libera professione è riservata agli iscritti ai vari collegi provinciali, che fanno capo al consiglio nazionale, presso il Ministero di grazia e giustizia. L'iscrizione all'albo si ottiene dopo aver espletato un praticantato della durata di 18 mesi presso un perito industriale, un ingegnere o un architetto, iscritti nei rispettivi albi da almeno un quinquennio, e dopo aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione. L'accesso alla professione è possibile anche con il conseguimento di lauree triennali in determinate discipline (classi di laurea), sempre previo superamento dell'esame di Stato. In questo caso si acquisisce il titolo di "perito industriale laureato". Non esiste alcuna differenza in materia di competenze professionali tra periti industriali laureati e periti industriali.

In ogni provincia (ad eccezione di alcune di quelle istituite dopo il 1992) vi è un collegio provinciale dei periti industriali. Il consiglio nazionale dei periti industriali (CNPI) ha sede a Roma.

Nella libera professione (ed anche come professionista dipendente iscritto all'albo) è tenuto a rispettare un codice deontologico.

Il perito industriale trova impiego anche come professionista dipendente iscritto all'albo in molte realtà lavorative, nel privato, nel pubblico impiego (ospedali, comuni, ecc. sempre più moderni e strutturati in uffici tecnici o dipartimenti di area tecnica, suddivisi in unità operative) e nelle forze armate (Aeronautica Militare - Genio aeronautico). Il perito industriale nell'ambito del pubblico impiego è un professionista dipendente (codice degli appalti pubblici d.lgs.163/2006 art.90 comma 4).

L'abbreviazione del titolo professionale raccomandato dal CNPI è "Per.Ind." così come riportato sul timbro professionale, a prescindere dal tipo di specializzazione . A partire dall'A.S. 2010-2011 è stato attivato il riordino degli istituti tecnici e definito pertanto il passaggio a nuovo ordinamento che si articola in 2 settori ai quali afferiscono ben 11 indirizzi. Nel nuovo regolamento degli istituti tecnici, all'articolo 10 che tratta delle abrogazioni si indica che:

citazione

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole :”gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico”; b) l’ultimo periodo."

A livello europeo, la professione di perito industriale è inserita nella categoria professionale "Industrial Engineer" (che è anche la corretta traduzione del titolo da usare a livello internazionale), Qualification level: PS3 - Diploma of post-secondary level (3-4 years) , Art. 11 d, così come riportato nel "Regulated Professions Database" della Commissione europea.

Il termine "perito" deriva dal latino peritus, (esperto, dotto, scienziato) e sta ad indicare chi possiede una approfondita e particolare conoscenza su determinati argomenti.

Il termine "industriale" deriva dal latino indùstria da indùstrius, nel significato di sistema preposto alla produzione di beni materiali e servizi su larga scala, ed è caratterizzato dall'uso generalizzato di macchine.

La definizione di "perito industriale" indica pertanto un esperto nella produzione di beni materiali e servizi su larga scala.

Storia

La figura di perito industriale compare in Italia per la prima volta con la legge de riordinamento dell'istruzione professionale del 1912 che menziona il "diploma di perito industriale", rilasciato dalle scuole di terzo grado di carattere industriale e che permette l'iscrizione all'albo dei periti tecnici dei tribunali.

La professione nasce nel 1923 con la "Legge per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti", con la quale si istituiscono gli albi provinciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (periti industriali). L'albo speciale venne istituito nel 1929 con il regio decreto "Regolamento per la professione di perito industriale.

Nel 1931, la legge per il "Riordinamento dell'istruzione media tecnica" precisa gli indirizzi specializzati della sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico (meccanici elettricisti, minerari, tessili e tintori, edili, chimici, radiotecnici) e le materie insegnate comuni a tutte le specializzazioni (italiano, storia, lingua straniera, matematica, meccanica, macchine, chimica, scienze naturali, geografia, fisica, elementi di diritto industriale, disegno e religione), oltre alle materie specifiche delle diverse specializzazioni:

  • nella sezione ad indirizzo specializzato per "meccanici elettricisti": elettrotecnica, tecnologia meccanica;
  • nella sezione ad indirizzo specializzato per "minerari": geometria descrittiva, disegno relativo, mineralogia, topografia, costruzioni, elettrotecnica, arte mineraria, preparazione meccanica dei minerali, igiene, pronto soccorso;
  • nella sezione ad indirizzo specializzato per "tessili e tintori": chimica analitica, chimica tessile, chimica tintoria, apprettatura, disegno ornamentale tessile, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione, composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, filatura, elettrotecnica;
  • nella sezione ad indirizzo specializzato per "edili": impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, costruzioni edili stradali ed idrauliche, disegno di costruzioni, disegno di proiezioni e forme architettoniche, topografia e disegno relativo, estimo, elettrotecnica;
  • nella sezione ad indirizzo specializzato per "chimici": fisico-chimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, chimica industriale e tintoria, impianti chimici, disegno relativo;
  • nella sezione ad indirizzo specializzato per "radiotecnici": tecnologia meccanica, elettrotecnica, telegrafia, telefonia, strumenti ed esercitazioni di misura, misure radio-elettriche, radiotecnica generale, montaggio di apparecchi radiotecnici, legislazione a norme per la radiotecnica.

Percorso formativo

Il percorso formativo si svolge presso istituti tecnici industriali (ITI) statali o privati paritari. Il titolo si ottiene dopo un quinquennio suddiviso in un biennio comune per tutti gli indirizzi ed un triennio specialistico.

Le specializzazioni previste nel triennio sono le seguenti:

Albo professionale

Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e periti industriali laureati è necessario:

  • essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
  • godere il pieno esercizio dei diritti civili;
  • essere di ineccepibile condotta morale;
  • avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
  • essere in possesso del diploma di perito industriale oppure di un diploma di laurea di una classe inerente (ad es. in chimica, ingegneria etc);
  • avere conseguito l'abilitazione professionale.

Possono partecipare all'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio della libera professione, coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • abbiano prestato, per almeno diciotto mesi, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
  • abbiano frequentato una apposita scuola superiore diretta a fini speciali per un periodo di diciotto mesi, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo1982, n.162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
  • abbiano compiuto per diciotto mesi un periodo di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
  • abbiano prestato per diciotto mesi un periodo di pratica durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma;
  • siano in possesso di un titolo di studio superiore al diploma di perito industriale (laurea in ingegneria di durata triennale), di una classe inerente (ad es. Classe 10 - ingegneria industriale, laurea in chimica, laurea in ingegneria elettronica, laurea in ingegneria civile etc).

Competenze professionali

Spettano ai periti industriali, per ciascuno nel limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute:

  • dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;
  • dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;
  • dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono l'iscrizione nell'albo dei periti;
  • ai periti meccanici elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

Equipollenze

Nel 1998 è stata stabilita l'equipollenza tra il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali e quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Tuttavia il diploma professionale in tecnico delle industrie ad indirizzo specializzato, rilasciato dagli istituti professionali (IPIA), non consente l'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali, ma solamente la possibilità di accedere alle posizioni professionali in ambito pubblico o privato per la quale è richiesto il titolo di perito industriale, come confermato anche da una sentenza del TAR del Lazio.

Nell'ambito del pubblico impiego, la posizione professionale di "perito industriale" è ricoperta dagli operatori professionali che abbiano conseguito lo specifico diploma di Stato di istruzione tecnica o eventuali altri titoli di studio equipollente ai sensi di legge, come il diploma di Stato d'istruzione professionale di tecnico delle industrie ad indirizzo specializzato, e che abbiano superato il relativo concorso pubblico.

Norme legislative e direttive del Consiglio nazionale dei periti industriali

  • Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 - Regolamento per la professione di perito industriale
  • Legge 25 aprile 1938, n. 897 - Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi
  • Legge 23 novembre 1939, n. 1815 - Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza
  • Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 - Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni interne professionali
  • Decreto ministeriale 1º ottobre 1948 - Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
  • Legge 10 giugno 1978, n. 292 - Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali
  • Legge 2 febbraio 1990, n.17 - Modifiche all'ordinamento professionale dei Periti Industriali
  • Decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n.445 - Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale
  • Delibera del Consiglio nazionale dei periti industriali (CNPI) del 24 maggio 1990, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 2 febbraio 1990, n. 17 - Direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché sulla tenuta dei relativi registri
  • Delibera del CNPI del 24 maggio 1990, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 2 febbraio 1990, n. 17 attualmente aggiornata con delibera del 2 febbraio 1996 n.122/18 -Direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché sulla tenuta dei relativi registri
  • Delibera del CNPI del 24 maggio 1995 - Norme di deontologia professionale dei Periti Industriali
  • Decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.447 - Regolamento concernente integrazione al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 dicembre 1991, n.445
  • Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
  • Delibera del CNPI del 23 novembre 2005, n. 183/18 - Profili dei Periti Informatici
  • Legge 24 marzo 2012, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Oltre alle funzioni stabilite dall'articolo 16 del regio decreto legge n. 275 del 11 febbraio 1929, spettano al perito industriale le funzioni attribuite dalle seguenti leggi:

  • Regio decreto n. 1368 del 1941 - Funzione di consulenti tecnici del giudice;
  • Legge n. 1220 del 4 novembre 1951 - Competenze per i frazionamenti catastali;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958 e circolare ministeriale n. 35 del 9 luglio 1968 - Funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 1288 del 24 ottobre 1967 - Competenze per la progettazione degli impianti termici;
  • Decreto ministeriale del 27 agosto 1969 - Competenze per la progettazione e la direzione dei lavori riguardanti gli impianti e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;
  • Legge n.373/34 del 1976 - Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.
  • Decreto ministeriale del 25 marzo] 1985 - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Norme sulle tariffe professionali

  • Legge 12 marzo 1957, n. 146 - Tariffa professionale
  • Legge 7 marzo 1967, n. 118 - Modifiche alle tariffe professionali
  • Decreto ministeriale 30 ottobre 1969 - Approvazione delle tariffe professionali
  • Decreto ministeriale 6 luglio 1973 - Approvazione delle tariffe professionali
  • Decreto ministeriale 26 febbraio 1977 - Aggiornamento della tariffa degli onorari
  • Decreto ministeriale 15 gennaio 1981 - Aggiornamento della tariffa degli onorari
  • Decreto ministeriale 14 aprile 1987 - Approvazione delle tariffe professionali
  • Decreto ministeriale 28 febbraio 1994, n. 250 - Aggiornamento tariffa degli onorari
  • Decreto ministeriale 3 settembre 1997, n. 482 - Adeguamento dei compensi
  • Decreto del Ministero di Giustizia 4 aprile 2001
  • Delibera CNPI n. 185/18 del 23 novembre 2005 - Proposte per onorari a discrezione (operante nei collegi che lo hanno recepito).

 

Note

  1. ^ d) per la professione di perito industriale le classi di laurea ammesse per l'accesso all'albo sono: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).
  2. ^ Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
  3. ^ Regio decreto n.275 dell'11 febbraio 1929.
  4. ^ Istruzione.it, Nuove normative diploma istituti tecnici, 29/01/2015.
    «Nuovo titolo ottenuto post diploma: DIPLOMATO DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO».
  5. ^ Regulated Professions Database.
  6. ^ Legge n.854 del 14 luglio 1912, articolo 3.
  7. ^ Ai licenziati delle RR. scuole di 3/A grado di carattere industriale è rilasciato il diploma di perito industriale;
    1. La licenza delle RR. scuole industriali di 3/A grado è titolo per l'iscrizione all'albo dei periti tecnici compilato dai tribunali.
    2. La licenza delle RR. scuole industriali di 3/A grado da diritto all'ammissione ai concorsi per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui sia richiesta la licenza della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici.
  8. ^ Legge n.1395 del 24 giugno 1923, articolo 7, seconda parte: "Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'articolo 11, albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (perito industriale)".
  9. ^ Legge n.889 del 15 giugno 1931, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 luglio 1931, art.9; art.12
  10. ^ MIUR - Scuola e famiglia - Ordini: corsi e indirizzi.
  11. ^ Decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 23 luglio del 1998, articolo 15, comma 8, Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 testo on-line del decreto.
  12. ^ TAR del Lazio, sentenza n. 4809 del 20 maggio 2004 (testo on line).
  13. ^ Legge 2 febbraio 1990, n. 17, art 1.
  14. ^ Bando di concorso per perito industriale ad indirizzo chimico (requisiti di accesso al profilo professionale di assistente tecnico - perito industriale ad indirizzo chimico: diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale ad indirizzo chimico, diploma di istruzione secondaria superiore di perito chimico ambientale, diploma di istruzione secondaria superiore di tecnico chimico e biologico; diplomi di istruzione secondaria superiore equipollenti) sul sito della Regione Sardegna; bando di concorso per perito chimico sul sito ArpaVeneto.it; bando di concorso per perito industriale - chimico sul BUR della Regione Veneto.


, chimiche, informatiche, ecc.mente ha circa 500 iscritti, con 33 specializzazioni ed è, in ordine numerico,

 

 

ORARI SEGRETERIA:

Orario Mattina:
Martedi' e Giovedi'
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Orario Pomeriggio:
Lunedì, Mercoledi' e Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

 


Loading...

EMAIL ORDINE

perindcaserta@gmail.com

Viale Medaglie D'Oro n. 13

81100 Caserta

Tel.0823/322925

email:

perindcaserta@gmail.com

PEC:

ordinedicaserta@pec.cnpi.it

IBAN:

IT24C0898714900000000333422

C/C POSTALE:

13617816

Codice Univoco:UFHBL4

WEB MASTER

Per. Ind. Giovanni Fusciello

PROVINCIA DI CASERTA
PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CASERTA
COMUNE DI CASERTA
VAI ALLA PAGINA FACEBOOK DEL CNPI
VAI ALLA PAGINA FACEBOOK DEL CNPI
VERIFICA ISCRIZIONE AL R.P.A.
VERIFICA ISCRIZIONE AL R.P.A.
ELENCO IMPRESE ASSICURATIVE
ELENCO IMPRESE ASSICURATIVE

Sito trasferito su

https://periti-industriali.caserta.it

Vai al sito